Per Statuto dei lavoratori, si intende la legge n. 300 del 20 maggio 1970 (L. 300/1970) ovvero Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Purtroppo – cara Laika – stanno cercando di sostituirlo con il meno noto (e anche più brutto) statuto dei lavori.

INDICE

TITOLO I – DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

Art. 1 – Libertà di opinione.
Art. 2 – Guardie giurate.
Art. 3 – Personale di vigilanza.
Art. 4 – Impianti audiovisivi.
Art. 5 – Accertamenti sanitari.
Art. 6 – Visite personali di controllo.
Art. 7 – Sanzioni disciplinari.
Art. 8 – Divieto di indagini sulle opinioni.
Art. 9 – Tutela della salute e dell’integrità fisica.
Art. 10 – Lavoratori studenti.
Art. 11 – Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Art. 12 – Istituti di patronato.
Art. 13 – Mansioni del lavoratore.

TITOLO II – DELLA LIBERTÀ SINDACALE

Art. 14 – Diritto di associazione e di attività sindacale.
Art. 15 – Atti discriminatori.
Art. 16 – Trattamenti economici collettivi discriminatori.
Art. 17 – Sindacati di comodo.
Art. 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro.

TITOLO III – DELL’ATTIVITÀ SINDACALE

Art. 19 – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 20 – Assemblea.
Art. 21 – Referendum.
Art. 22 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 23 – Permessi retribuiti.
Art. 24 – Permessi non retribuiti.
Art. 25 – Diritto di affissione.
Art. 26 – Contributi sindacali.
Art. 27 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

Art. 28 – Repressione della condotta antisindacale.
Art. 29 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 30 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Art. 31 – Aspettativa dei lavoratori per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
Art. 32 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive

TITOLO V – NORME SUL COLLOCAMENTO

Art. 33 – Collocamento.
Art. 34 – Richieste nominative di manodopera.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

ART. 35 – Campo di applicazione.
ART. 36 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
ART. 37 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38 – Disposizioni penali.
ART. 39 – Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 – Esenzioni fiscali

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